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Ricovero

l ricovero di utenti in RSA può dare luogo a tre modelli di permanenza ( art. 6 della LR n. 8/2003):

1. Ricovero Ordinario

2. Ricovero successivo a dimissione protetta “ episodica e legata al tempo di stabilizzazione / recupero in seguito ad evento intercorrente “

3. Ricovero di sollievo “ breve per decompressione familiare – non superiore a tenta giorni “.

il ricovero al punto 1 avviene rivolgendosi al proprio medico di base il quale compila il modulo SVaMA per gli anziani e SVaMDI per i disabili;

l’utente presenta il tutto al proprio distretto di competenza che provvede ad attivare la procedura.

I ricoveri di cui al punto 2 e 3 vengono definiti ricoveri temporanei, rispondono ad un bisogno programmato di assistenza per un massimo di 30 giorni, fruibili in massimo per tre periodi all’anno.

I ricoveri temporanei sono riservati a i seguenti casi ( art. 22 LR n.8/2003 ):

 

I ricoveri temporanei sono riservati a i seguenti casi ( art. 22 LR n.8/2003 ):
A – soggetti non autosufficienti, normalmente assistiti in ambito familiare, per motivate esigenzedei componenti delle famiglie stesse;

B – soggetti in situazione di emergente bisognoso sociosanitario in attesa della redazione di idoneo progetto individuale;

C – soggetti in situazione di dimissione ospedaliera protetta, in carenza di adeguato supporto familiare e domiciliare;

D – soggetti dimessi dalle UU.OO. Ospedaliere, non immediatamente assistibili a domicilio e che necessitano di assistenza e riabilitazione;

Gli oneri dei ricoveri temporanei al punto “C e D ” sono a totale carico del servizio sanitario regionale e, tenuto conto della necessità di valutazione in tempi brevi onde evitare un improprio prolungamento della degenza ospedaliera, la valutazione sanitaria ( SVaMA e SVaMDI sanitaria e cognitivo funzionale ) viene effettuata dall’ UOAR distrettuale competente o disposta dall’UOC Tutela degli Anziani.

 

I ricoveri temporanei, di cui al punto “ A e B “, sono a carico dei due Enti ( ASL e Comune ) e la valutazione viene effettuata dall’UVI competente per residenza anagrafica del soggetto. Quest’ultima, se l’utente all’atto della valutazione è ospitato in luogo diverso dalla propria residenza ( struttura ospedaliera, casa di riposo, casa di cura, etc), richiede la compilazione delle schede di Valutazione multidimensionale in rogatoria ai servizi sociali e sanitari, in cui è ubicata la struttura.